Art. 4.
(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di voto per corrispondenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

      1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «È ammesso il voto per corrispondenza nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia.
      Per lo scrutinio dei voti espressi per corrispondenza ai sensi del terzo comma è istituito l'ufficio elettorale di sezione speciale in ogni regione compresa in ciascuna circoscrizione elettorale di cui alla tabella

 

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A allegata alla presente legge, ad eccezione della circoscrizione Trentino-Alto Adige, dove è istituita una sezione speciale per il voto per corrispondenza anche nel comune di Bolzano».

          b) al titolo IV, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

      «Art. 16-bis. - 1. Le disposizioni previste dall'articolo 16 si applicano, in quanto compatibili, anche agli uffici elettorali di sezione speciale istituiti ai sensi dell'articolo 14, quarto comma, in ogni regione compresa nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla presente legge, competenti per le operazioni inerenti allo scrutinio dei voti per corrispondenza.
      2. Per le modalità e i tempi per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 34 e 55-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in materia di voto per corrispondenza per la elezione della Camera dei deputati».